Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, sono previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.